(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 26 maggio 1992)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Interventi per l'anticipazione dei contributi
            previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517
 
   1.   La   Giunta  provinciale  e'  autorizzata  a  concedere  alla
Cooperativa di garanzia per commercianti e pubblici  esercenti  della
provincia  di Bolzano - Soc. coop. r.l. - Commerfidi, successivamente
denominata Cooperativa di garanzia, contributi  per  una  durata  non
superiore  a  tre  anni  al  fine  di  abbattere  gli interessi sulle
operazioni  garantite  dalla  Cooperativa di garanzia e contratte per
anticipare il  contributo  in  annualita'  previsto  dalla  legge  10
ottobre 1975, n. 517.
   2.  I  contributi  di  cui  al comma 1 sono destinati a favore dei
soggetti, i quali entro il 31 dicembre 1989  abbiano  presentato,  ai
sensi  della  legge  n.  517/1975  domanda  di  agevolazione  che gli
istituti di credito abilitati abbiano inoltrato,  entro  la  data  di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  al  comitato  di  cui
all'articolo 6 della legge n. 517/1975. I contributi sono determinati
con il provvedimento di  cui  al  comma  3  in  misura  comunque  non
superiore al 9,5% annuo.
   3.  La Giunta provinciale determina la misura dei contributi entro
il limite massimo del 9,5% annuo, nonche':
     a)  i  requisiti  e  le  condizioni  per   l'ammissibilita'   ai
contributi;
     b) i criteri per la determinazione della misura degli stessi;
     c)   l'entita'   delle   operazioni   garantite,   in  relazione
all'ammontare  complessivo  dei  contributi  statali  spettanti   per
l'operazione  di  finanziamento alla scadenza delle rate previste dal
piano di ammortamento;
     d)  le  modalita'  per  l'assegnazione   dei   contributi   alla
Cooperativa  di garanzia e per l'erogazione degli stessi in relazione
ai fabbisogni di cassa;
     e) le modalita' ed i termini di rendicontazione da  parte  della
Cooperativa di garanzia.