(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 26 maggio 1992) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interventi per l'anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517 1. La Giunta provinciale e' autorizzata a concedere alla Cooperativa di garanzia per commercianti e pubblici esercenti della provincia di Bolzano - Soc. coop. r.l. - Commerfidi, successivamente denominata Cooperativa di garanzia, contributi per una durata non superiore a tre anni al fine di abbattere gli interessi sulle operazioni garantite dalla Cooperativa di garanzia e contratte per anticipare il contributo in annualita' previsto dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517. 2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a favore dei soggetti, i quali entro il 31 dicembre 1989 abbiano presentato, ai sensi della legge n. 517/1975 domanda di agevolazione che gli istituti di credito abilitati abbiano inoltrato, entro la data di entrata in vigore della presente legge, al comitato di cui all'articolo 6 della legge n. 517/1975. I contributi sono determinati con il provvedimento di cui al comma 3 in misura comunque non superiore al 9,5% annuo. 3. La Giunta provinciale determina la misura dei contributi entro il limite massimo del 9,5% annuo, nonche': a) i requisiti e le condizioni per l'ammissibilita' ai contributi; b) i criteri per la determinazione della misura degli stessi; c) l'entita' delle operazioni garantite, in relazione all'ammontare complessivo dei contributi statali spettanti per l'operazione di finanziamento alla scadenza delle rate previste dal piano di ammortamento; d) le modalita' per l'assegnazione dei contributi alla Cooperativa di garanzia e per l'erogazione degli stessi in relazione ai fabbisogni di cassa; e) le modalita' ed i termini di rendicontazione da parte della Cooperativa di garanzia.